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Patrimonio Documentario

Scheda Sottoserie

Nazione: IT   Archivio: ASCA


Fondo: SEGRETERIA DI STATO E DI GUERRA DEL REGNO DI SARDEGNA - [F440000]
  Serie: 02 - SERIE 2
    Sottoserie: 07 - Cat. VII, Guerra
Denominazione Sottoserie: Cat. VII, Guerra
Descrizione Sottoserie:

Grande e' l'importanza di questi carteggi non ancora sufficientemente studiati specie per la parte che riguarda i diversi corpi militari sempre crescenti di numero dopo la fine del secolo XVIII, ed i loro particolari ordinamenti. E' nota quanta importanza annettesse la Casa Sabauda alla difesa militare. Da uno sguardo pure superficiale alle cifre dei bilanci appare subito che le spese per i servizi militari erano doppie e triple anche, rispetto a quelle dei servizi civili con notevoli oscillazioni da un anno all'altro secondo le contingenze. E' risaputo pure come l'isola non avrebbe potuto con le sue sole forze sopportarne il carico e come occorressero a tal scopo frequenti rimesse dal Piemonte sulla cui cassa parzialmente gravavano le spese relative . Carlo Felice da Vicere' scriveva ragionevolmente al fratello Vittorio Emanuele che e' da quando si accrebbe dalle potenze maggiori il numero delle truppe fisse e stipendiate permanentemente, il regno non pote' mai difendersi o sostenersi da solo con le naturali risorse ben tenui e conformi alla sua limitata popolazione . Il Regolamento (o pregone) del Duca di S. Giovanni fu l'ultimo testo legislativo codificato che emanasse norme, oltre che in materia civile, penale ed agricola, anche per le milizie e le torri e le sue disposizioni restarono in vigore anche col dominio sabaudo in quanto non fossero incompatibili con altre nuove . Successivamente venne una serie di pregoni e di norme emanate dai Vicere' sia per le truppe regolate (sic) ossia di guarnigione nel regno, sia per le milizie nazionali o miliziani di fanteria e cavalleria che avevano per obbligo principale di eseguire le ronde nelle strade e nei littorali, di frenare la delinquenza perseguendo ed arrestando i criminali e di difendere il regno eventualmente contro i barbareschi ; sia per le torri ed il relativo personale che aveva la funzione di vigilare e difendere le coste con ogni mezzo contro i frequenti assalti, di impedire i contrabbandi e gli sbarchi di navi nemiche o sospette o provenienti da luoghi infetti, in contravvenzione delle leggi sanitarie. Il piu' importante regolamento militare per le truppe di guarnigione fu dettato dal Vicere' Rivarolo in data 31 luglio 1737 e si inspira a rigida e severissima disciplina in quanto dispensa senza risparmio, per mancanze non gravi, le verghe una, due, tre volte o ad arbitrio) e per quelle piu' gravi la morte . Il conte di Bricherasio nel 1752-53 riformava le milizie paesane riducendo i fanti a 39.342 (divisi in 186 compagnie) ed i cavalieri a 7983 (in 143 compagnie). Si ridussero ancora il 1758 i primi a 22.799 (in 85 compagnie) e i secondi a 5907 (80 compagnie) . Oggetto di riforme assai importanti furono le milizie delle due categorie, con la venuta delle Corti in Sardegna. La monarchia ben intuiva che gli animi non erano ancora calmi, ma pronti a riaccendersi e, nonostante la sua vittoria sul breve turbine rivoluzionario dell'isola, traspare evidente dalle disposizioni regie date in Cagliari nel 1799 la preoccupazione (ben giustificata da quei momenti difficili) di mettere ad efficienza tutte le forze destinate a mantenere la tranquillita' del regno. Vittorio Emanuele allora duca d'Aosta, Governatore di Cagliari e Generale delle Armi, elogiando le benemerenze della antica istituzione che solo negli ultimi tempi era decaduta dichiarava il suo intento di perfezionarla all'oggetto del buon ordine. Nel 29 agosto 1799 ne pubblicava il nuovo regolamento . Veniva pure disciolta la centuria leggi era e i suoi elementi incorporati parte nelle truppe nazionali e parte nei dragoni leggieri (R. Provv., voI. 24, f. 14 e 15 del 29 aprile 1799). In pari tempo era creata una centuria di Cacciatori Esteri, con uomini giunti dal Continente. cosi' si iniziava quel programma rispondente alla necessita' di rafforzare sempre piu' la monarchia in dipendenza dalle preoccupazioni interne e dalle minaccie esterne. In questo periodo troviamo pure assai diffuse le colonne volanti (o mobili) per i due Capi, cio' corpi di truppa (Editto 9 agosto 1806) che si recavano nei centri di delinquenza accompagnate da due magistrati, per punire i malfattori con procedura sommaria. Ne era comandante il Colonnello del Corpo Cacciatori Esteri. Il R. Editto l' aprile 1808 riorganizzava i corpi miliziani costituendo 6 reggimenti di cavalleria e 12 di fanteria in corrispondenza delle diverse provincie e istituiva l'ufficio di Primaria Ispezione (Atti Gov., n. 825) (vedi Milizie e Barracellerie alla Categoria XIV). Nello stesso anno (22 agosto), fu istituito il Corpo Cacciatori di Savoia (trasformazione ed ingrandimento di quello dei Cacciatori Esteri (RR. Provv., vol. 32, n. 45), formato un primo reggimento di Cavalleggieri di Sardegna, un Battaglione R. Marina e un Corpo franco (Carta Reale 29-8-1808 e Atti Gov., n. 838, vol. 11). Una compagnia volontaria in Alghero fu creata con R. Biglietto 3-8-1808 (RR. Provv., vol. 31, n. 102 f). Dall'accennato programma derivo' quindi una molteplicita' di ordinazioni e di corpi militari cui i sovrani dedicarono speciali cure mirando in pari tempo con essi a combattere la delinquenza, incorporandovi gli elementi piu' pericolosi all'ordine pubblico (compagnie franche). Con Carta Reale 11 aprile 1816 fu costituito il Reggimento Cacciatori Guardie trasformazione del Reggimento di Sardegna (R. Provv., voI. 39 n. 21 bis). Il 2 giugno 1819 un Corpo di Cacciatori Reali di Sardegna fu trasformato il 1' gennaio 1823 (RR. Provm., vol. 40, nn. 18 e 39 bis) in un Corpo di Carabinieri Reali (due divisioni), (RR. Provv., voI. 41, nn. 63 e 63 bis) di nuova istituzione nell'isola e disciplinato con regolamento pubblicato con pregone 4-3-1823 (Atti Gov., n. 1084). Il 7 aprile 1821 si era creato un corpo di Cacciatori Provinciali per la custodia e garanzia della proprieta', mentre altre precedenti disposizioni avevano gia' trasformato i Corpi Cacciatori. Con determinazioni regie 23 gennaio 1821 si erano sancite alcune variazioni all'organizzazione del Battaglione Cacciatori Franchi stabilite con provvedimento 24 settembre 1816, fissandone la forza massima in 1068 uomini e la minima in 772. (Atti Gov., vol. 11, n. 1024). Con R. Editto 12 agosto 1815 (Atti Gov., n. 920), aboliti i reggimenti provinciali di fanteria e cavalleria , si ripristinarono i corpi miliziani con analogo assetto che sotto Carlo Eman. IV. Il 10 marzo 1827 si riordina il Battaglione Reale di Artiglieria (R. Provv., voI. 46, n. 19) gia' rimaneggiato nel 1806. Con Regolamento 4 ottobre 1827 furono ancora riorganizzati i miliziani col nome di battaglioni miliziani barracellari. (Atti Gov., volume 16, n. 1156). Ai corpi miliziani furono per qualche tempo appoggiate anche le funzioni dei barracelli fino all'editto 17 dicembre 1836 che separava i Barracelli dai Miliziani, dando distinta organizzazione ai due Corpi (Vedi osservazioni a Cat. XIV: Milizie e barracellerie). Tra gli altri Corpi creati prima dell'Unione col Piemonte meritano particolare attenzione i Cavalleggieri di Sardegna (vedi osservazioni alla voce), ed i vari battaglioni Cacciatori, il Corpo Invalidi ed i Bersaglieri nonche' il battaglione Zappatori del Genio Militare aumentato di forza da Carlo Alberto con R. Brevetto 22 aprile 1843. Resta ad accennare ai principali provvedimenti relativi alla complessa legislazione militare nel sec. XIX. Vittorio Emanuele I si occupo' assai delle milizie nel suo soggiorno in Sardegna e tra i suoi autografi figura un parere (22-5-1806) sulle milizie urbane arruolate, nonche' sulla istruzione e la condotta del Battaglione della Real Marina, del Corpo Reale d'Artiglieria e sui corpi militari (8-5-1810). Carlo Felice estese alla Sardegna il R. Editto Penale Militare del Piemonte (27 agosto 1822). (Atti Gov., voI. 15, 1088, di cui si tiene parola, per la parte procedurale, nella voce Uditorato di Guerra. Lo scopo era, secondo le parole dell'Editto, che le truppe stanziate in Sardegna e quelle che per l'alternarsi delle guarnigioni vi dovessero passare in appresso, non fossero in nessuna parte escluse dal partecipare alle sollecitudini regie per il bene dell'armata. Anche questo editto rappresenta un raddolcimento del sistema rigoroso e inumano delle pene militari qual e' ad esempio quello dell'editto Rivarolo citato del 1737. Una circolare viceregia del 25 luglio 1839 pubblicava un ordine di S. M. circa le prerogative dei miliziani (Atti Gov., volume 18, n. 1353). I loro ufficiali sono dichiarati esenti dal servizio barracellare con RR. Pat. 6 dicembre 1845 (ibid., voI. 22, n. 1595). Con circolare 15-4-1841, il Ministero della Guerra da' nuove disposizioni relative al Regolamento di disciplina militare. Con decreto 12 ottobre 1848 si estende alla Sardegna il Codice penale Militare del Piemonte e vengono date disposizioni per le milizie che intendano partecipare alla guerra del nostro riscatto (vedi: Prefazione). Il 2 agosto 1848 con D. R. si proclama solennemente che la Nazione adotta le famiglie indigenti del militari e dei marinai morti o resi inabili combattendo per la patria (Atti Gov., vol. 24, n. 1771). Con legge 16 dicembre 1848 e' data facolta' ai cittadini delle provincie unite allo Stato ed anche agli italiani di quelle non unite, ma contemplate dalla legge di unione del 27 luglio, di arruolarsi nell'esercito fino a guerra finita con tutti i vantaggi concessi all'armata qualora abili al servizio e dell'eta' dai 18 ,ai 40 anni (V. ibid., vol. 24, 1855).