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Patrimonio Documentario

Scheda Sottoserie

Nazione: IT   Archivio: ASCA


Fondo: SEGRETERIA DI STATO E DI GUERRA DEL REGNO DI SARDEGNA - [F440000]
  Serie: 02 - SERIE 2
    Sottoserie: 08 - Cat. VIII, Marina
Denominazione Sottoserie: Cat. VIII, Marina
Descrizione Sottoserie:

Le carte di questa categoria sono integrabili con le notizie dei dispacci viceregi e regi riguardante gli affari di Guerra e Marina di cui alla serie 1', Esse poi trovano scarsi completamenti in altri fondi dell' Archivio di Cagliari se se ne toglie quello dell' Amministrazione delle Torri, il solo che sia di sussidio per quanto riguarda il regime delle spiaggie. La storia della marina sarda e' strettamente connessa con quella non lieta delle coste isolane. Sotto tal punto di vista si continuano a registrare sotto Casa Savoia, con ben poche varianti, le sventure secolari dell'isola. Minaccie ed invasioni barbaresche, sfrosi e contrabbandi, attentati alla pubblica sanita', con tutto un complesso di norme atte a fronteggiarli efficacemente, ne tessono la triste storia per oltre un secolo, creando attorno all'isola, date le sue particolari condizioni, una formidabile barriera d'isolamento agli scambi economici ed intellettuali. Il Viceregato del S, Remy (Pregone 5-8-1720 e pregone 28-1-1721: Sanna Lecca) inaugura, in occasione della peste a Marsiglia, la melanconica e monotona serie di provvedimenti relativi alla sanita', alle torri, ed alle ronde costiere, sia fatte dagli abitanti nelle spiaggie che da barche di sicurezza, per impedire l'avvicinarsi di navi o lo sbarco di persone e merci sospette (Pregone Bricherasio 24-7-1752 e des Hayes 10-6-1768, in Sanna Lecca). I deputati conservatori di sanita' (istituiti con pregone 20-9-1720, Atti Gov., vol. I, n. 6) erano tenuti a vegliare accuratamente a queste cautele e la loro responsabilita' era cosi' grande che se avessero ammesso a pratica, come dicevasi allora, o spedito fede libera a navi provenienti da luoghi infetti o sospetti, erano puniti di morte. La stessa pena era prescritta per qualunque persona che, non ammessa a pratica, cercasse di prender terra o che, appartenendo a navi ammesse all'approdo per forza maggiore (avaria, rifornimenti o burrasche) comunicasse con gente del paese. cosi' pure per i Capitani ed uomini d'equipaggio che all'ingresso in porto occultassero ai funzionari la verita' sui viaggi fatti, sui morti e malati a bordo (Pregone Rivarolo 13-7-1736). Nuovi e severi regolamenti furono inspirati dalla gravita' dei casi. Quello del 24 luglio 1752 (Sanna Lecca) in occasione del contagio nella citta' d'Algeri puniva di morte ogni commercio col levante ottomano e con tutta l'Africa. Con la stessa pena erano puniti coloro che pescassero a meno di mezzo miglio dal lazzaretto o dai bastimenti quarantenati. Come pericolose non erano ammesse a pratica le barche corallatrici. Se un bastimento tentasse non autorizzato l'approdo nel regno, ad esso si doveva resistere con le armi e chiunque tentasse temerariamente d'introdurvisi, dopo la prima intimazione poteva essere ucciso (Pregone 10-6-1768). Il Siotto Pintor ricorda al riguardo l'episodio del Controammiraglio Giorgio Marneli che nel 183G pretendendo di sbarcare sebbene avesse a bordo degli infermi di colera, contro gli ordini del Vicere', fu atteso in rada dalla popolazione pronta a far fuoco (Storia Civile, p. 230). Per la pubblica salute si dispose che (8 agosto 1759) i corsali francesi od inglesi fossero tosto espulsi dai porti mano mano che si presentassero (R. Provv., voI. 2, n. 40). Nel 21 gennaio 1761 (voI. 3, n. 2, Provv. R.), si dettano provvedimenti per regolare la contumacia cui dovevano sottoporsi i legni delle nazioni belligeranti provenienti da luoghi sospetti. Ordinanze sanitarie restrittive emano' pure Vittorio Emanuele I nel 1813 durante il suo soggiorno in Sardegna. Nel 1833 (2 agosto) furono assoggettate a sfratto le navi provenienti dal Portogallo (Atti Gov., voI. 17, n. 1225) ed un periodo di contumacia fu imposto a quelle provenienti dall'Africa nel 23-8-1833 (Atti Gov., vol. 17, n. 1227). Nel 1835 si dettano nuove provvidenze per preservare l'isola dal Cholera Morbus manifestatosi a Villafranca e Nizza (Atti Gov., vol. 17, n. 1253, 1255, 1256 e 1257) e si pubblica un regolamento sanitario per il Regno di Sardegna (2-7-1835, voI. 17, n. 1250, Atti Gov.). Nel 1843 Carlo Alberto introdusse ancora nuove ed opportune norme per il servizio sanitario marittimo e regolo' le attribuzioni del Magistrato di sanita'. Seguirono anche in questa materia importanti provvedimenti dopo l'annessione al Piemonte. Il R. D. 12 maggio 1848 (Atti Gov., n. 1727 bis, voI. 24) estese alla Sardegna il R. Editto 30 ottobre 1847 che stabiliva un Consiglio Superiore e dei Consigll Provinciali di sanita'. Fu cosi' abolita la giurisdizione del Magistrato omonimo in cio' che non concerneva il servizio sanitario marittimo, il cui riordinamento del 22 aprile 1848 porto' alla soppressione dei Magistrati di sanita' nei littorali (vol. 24, n. 1718 ibid.). Con D. Reale 24 luglio 1848 (voI. 24, n. 1757 ibid.), si diedero nuove disposizioni su tali Consigli. Al Consiglio Superiore di sanita' ed alla Pubblica Istruzione furono piu' tardi appoggiate (decreto 12-5-1851) tutte le materie attribuite al Protomedicato Generale che venne cosi' soppresso. Numerosi provvedimenti ebbero di mira la difesa delle coste contro i Barbareschi e la repressione dei contrabbandi. Gli alcaidi e i torrieri avevano in cio' la loro principale ragione d'essere, ma essi erano sussidiati all'occorrenza sia dall'intervento delle truppe miliziane che dovevano accorrere prontamente appena chiamate, sia dalle ronde marittime fatte all'uopo dalle navi regie. Nella seconda meta' del sec. XVIII si intensifica da Casa Savoia questo servizio. Nel 1765 (20 settembre, R. Provv., vol. 5, n. 24) si provvede a migliorare lo stato delle navi da guerra destinate a dar caccia ai barbareschi nel littorale dell'isola e poco dopo si danno istruzioni al Vicere' per regolare il servizio delle navi stesse destinate ad impedire i contrabbandi nel littorale, a dar caccia ai corsari e ai barbareschi (12-7-1766., R. Provv., vol. 5, n. 46). Le fregate S. Carlo (1775-76) e S. Vittorio (1782) intraprendono viaggi del genere attorno all'isola a tale scopo (R. Provv., vol. 9, n. 77; e 10 n. 6; e 12 n. 18; 4 n. 24). Nel 1779 si fissa il corso dei legni da guerra anche per proteggere la pesca dei tonni e dei coralli (R. Provv., vol. 10, n. 51). Nel 1764 si era armato uno sciabecco o pinco nei littorali della Gallura per impedire lo sbarco dei banditi corsi e i contrabbandi (R. Provv., vol. 4, n. 32) e nel 1783 si erano acquistate a Napoli due mezze galere per 17.000 ducati (ibid., n. 51, voI. 12). Le prede erano un incoraggiamento a tale campagna e se ne fissavano le norme in un regolamento per il riparto sia da parte degli armatori (R. Provv. 6-8-1793, voI. 21, n. 34 bis) sia dai regi legni (24-4-1768, ibid., volume 7, n. 20 e R. BigI. 23-3-1810, voI. 35, n. 198, 1.). Anche i naufragi e gli oggetti rigettati dal mare costituivano un cespite d'entrata per il fisco. Norme speciali e fra le piu' recenti un regolamento del 27-4-1830 (voI. 18, n. 1314, Atti Gov.) disponevano per le denunzie degli effetti stessi. Ma occorreva osservare scrupolosamente le cautele sanitarie tanto circa i naufraghi che sugli oggetti. (Cfr. SANNA LECCA: Editti e Pregoni). Durante il periodo carlo albertino (1840-1841) furono stipulate varie convenzioni con stati stranieri (Austria, Lucca, Toscana) per l'immunita' da ogni diritto di navigazione per navi che entrassero nei rispettivi porti (Atti Gov., vol. 19, n. 1398, 1410, 1424). Tutto un complesso di norme fu dettato per disciplinare la Marina Regia e la Mercantile, specie nel sec. XIX. Un regolamento marittimo e' del 26-12-180G con posteriori aggiunte (vol. 11, nn. 801 e 822, Atti Gov.); ed altro del 16 gennaio 1816 riguarda l'amministrazione militare cd economica della Marina Reale (vol. 13, n. 929, Atti gov.) a seguito di quello del 13-2-1813 (R. Provv., voI. 37, n. 33). Un regolamento disciplinare per i porti marittimi e' del 27-9-1816 (vol. 13, n. 947). Ma molto in questo campo deve si ancora al periodo carlo albertino. Un regolamento per la disciplina della Marina e' del 1835 (vol. 17, n. 1262, Atti Gov.). Un R. Biglietto 28-9-1839 ordina di pubblicare nell'isola le RR. Patenti 13 agosto 1839 (provvedimento relativo in RR. Provv., vol. 72, n. 25). Un R. Brevetto 3 agosto 1841 regola le carte di bordo dei bastimenti mercantili (Atti Gov., vol. 19, numero 1439 e 21, n. 1535). I legni nazionali che approdassero in rilascio forzato in uno dei porti dei Regi Stati erano dichiarati esenti da ogni diritto di navigazione con R. Biglietto 1' giugno 1844 (vol. 21, n. 1551, Atti Gov.). Un editto 5 agosto 1848 ordinava l'esenzione da ogni diritto di ancoraggio, faro e darsena a favore dei bastimenti di qualunque bandiera che imbarcassero sale (vol. 24, n. 1756, Atti Gov.) ed un Decreto Reale 10 ottobre dello stesso anno pubblicava in Sardegna diversi provvedimenti sulla Marina Mercantile (voI. 24, n. 1816, Atti Governativi).